Corso – Incontri gratuiti per aspiranti e neo imprenditori
8 Gennaio 2016Atti del convegno – Esportare il vino: Ridurre i rischi e migliorare le opportunità attraverso corrette analisi e documentazione
18 Gennaio 2016Marcatura CE delle chiusure oscuranti e tende esterne alla veneziana (Norma UNI EN 13659:2015) e nuovi limiti di trasmittanza termica in vigore dal 01 ottobre 2015
In data 09 luglio 2015, l’UNI ha reso disponibile la nuova edizione della norma di prodotto EN 13659 (dal 14 ottobre disponibile anche in lingua italiana), di riferimento per la marcatura CE delle chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri e tende esterne alla veneziana).
La versione 2015 della norma recepisce la versione europea della norma entrata in vigore il 20 maggio 2015 e sostituisce l’edizione precedente (EN 13659:2004+A1:2008 in vigore dal 01 ottobre 2008). Al momento risulta un riferimento volontario fino a quando non verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea.
Sono state introdotte due nuove caratteristiche essenziali per le chiusure oscuranti, in aggiunta a quella preesistente (resistenza al carico da vento): la resistenza termica aggiuntiva R e il fattore solare gtot.
Il produttore di chiusure oscuranti, a livello di Dichiarazione di Prestazione e della Documentazione di Accompagnamento, deve indicare tutte le caratteristiche definite essenziali dalla norma di prodotto UNI EN 13659 e, in corrispondenza di ciascuna, definire se il livello prestazionale posseduto dai serramenti di sua produzione è accertato secondo metodologie previste dalla norma di prodotto ( prova di laboratorio oppure calcolo , a seconda del requisito) oppure se la prestazione non è determinate (N.P.D.).
Ad oggi il Regolamento UE n° 305/2011 impone di dichiarare il livello prestazionale di almeno una delle caratteristiche essenziali definite dalle norme di prodotto. Non è quindi possibile, per il produttore di chiusure oscuranti, avvalersi dell’opzione N.P.D. per tutte le caratteristiche essenziali così come definite dalla norma di prodotto UNI EN 13659.
E’ possibile avvalersi dell’opzione N.P.D. se:
- non sussistono disposizioni legislative nazionali che impongono di dichiarare il livello prestazionale per specifici requisiti
- non sussiste un obbligo contrattuale ( prescrizione di capitolato) a rispettare livelli prestazionali minimi in relazione ai requisiti essenziali.
Spetta alle autorità governative, di ogni singolo stato membro dell’UE, stabilire quali sono le caratteristiche essenziali obbligatorie per cui il produttore non può avvalersi dell’opzione N.P.D. ma è obbligato a dichiarare il livello prestazionale.
In Italia mancano, da parte dell’autorità governativa, pronunciamenti sulle caratteristiche essenziali delle chiusure oscuranti definite dalla norma di prodotto e non ci sono disposizioni legislative nazionali che impongono di dichiarare il livello prestazionale in relazione alle caratteristiche essenziali: resistenza carico da vento, resistenza termica aggiuntiva R, fattore solare gtot.
Il produttore di chiusure oscuranti può liberamente scegliere per quale delle tre caratteristiche essenziali, definite dalla norma di prodotto (carico da vento, resistenza termica aggiuntiva R, fattore solare g tot), dichiarare il livello prestazionale fatto salvo che non via siano obblighi contrattuali ben precisi.
Dal 01 ottobre sono entrati in vigore i nuovi decreti in materia di risparmio energetico in edilizia che impongono il rispetto di specifici limiti di fattore solare gtot per le schermature solari mobili su chiusure trasparenti in determinate condizioni tecniche:
- le chiusure trasparenti devono essere posizionate su specifici fronti dell’edificio( SUD, EST, OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST)
- le chiusure trasparenti devono essere oggetto di intervento di riqualificazione energetica in ambito diverso dalla nuova costruzione e dalla ristrutturazione detta di “primo livello” ( interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda complessiva dell’edificio)
In tali condizioni quindi, dovranno essere rispettati i limiti di fattore solare gtot di cui al prospetto 1 e, conseguentemente, a livello di marcatura CE, il produttore NON POTRA’ AVVALERSI DELL’OPZIONE N.P.D. in corrispondenza di tale caratteristica.
Zona Climatica | g gl+sh | |
2015 (1) | 2021( 2) | |
Tutte le zone | 0,35 | 0,35 |
Prospetto 1 – Valori limite del fattore solare gtot chiusure trasparenti in presenza di schermature solari mobile installate su fronti dell’edificio SUD, EST, OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST
I decreti legge entrati in vigore sono tre.
Il primo è volto alla definizione delle nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione
Il secondo adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normative in funzione delle diverse tipologie di opera: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazione energetica
Il terzo aggiorna le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE). Il nuovo modello APE sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.
A partire dal 01 gennaio 2021 I nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo I consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso di fonti rinnovabili; per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 01 gennaio 2019.
Per quanto riguarda la trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggetti a riqualificazione, vengono introdotti dei nuovi più restrittivi valori minimi.
Zona climatica | U ( W/mqK) | |
2015 (1) | 2021 (2) | |
A e B | 3,20 | 3,00 |
C | 2,40 | 2,00 |
D | 2,10 | 1,80 |
E | 1,90 | 1,40 |
F | 1,70 | 1,00 |
Appendice B – Decreto interministeriale 26.6.2015 Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Ai fini della detrazione fiscale, I valori da rispettare rimangono invece invariati: A = 3,7, B = 2,4 , C= 2,1 , D= 2,0, E= 1,8, F= 1,6
Fonte: Confartigianato Vicenza, Sistema Legno-Arredo