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21 Settembre 2017Prodotti da costruzione: dal 9 agosto, il progettista responsabile penalmente
Fonte: Ingenio
Il decreto legislativo 106/2017, pubblicato in Gazzetta, adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Prevista responsabilità penale diretta per costruttore, Direttore Lavori, Direttore dell’Esecuzione, progettista o Collaudatore che utilizzano prodotti non conformi
Sono entrate in vigore il 9 agosto 2017, le nuove ‘regole’ sulla commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti da costruzione previste dal decreto legislativo 106/2017 del 16 giugno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 159 del 10 luglio.
Le novità riguardano non solo il fronte adempimenti del fabbricante dei prodotti, ma anche la responsabilità di tutti gli operatori coinvolti, ovverosia costruttore, direttore lavori, direttore esecuzione, progettista e collaboratori, in caso di utilizzo di prodotti non conformi.
Come peraltro già ampiamente approfondito su Ingenio, il regolamento UE recepito ha inteso semplificare il quadro delle misure per l’immissione sul mercato del prodotti da costruzione, nonché migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti. Le principali novità che apporta il decreto sono di due tipi, fra loro connesse:
- Istituzione di un “Comitato nazionale di Coordinamento” e di un “Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea“;
- Organica definizione del Sistema di Vigilanza ed introduzione di un nuovo impianto sanzionatorio.
Adempimenti del fabbricante
Il decreto, dunque disciplina in primis gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale). Per garantire l’armonizzazione delle norme è istituito il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti, con costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) che assicura la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA).
Responsabilità dei professionisti tecnici
Il decreto contiene la previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011 – conformemente alle previsioni dell’art. 32, comma 1, lettera d), e dell’art.33, commi 2 e 3, della legge 234/2012 -, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, individuando infine delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011.
Il quadro delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni fin qui illustrate è disciplinato dagli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 del decreto. Nello specifico:
- le sanzioni a carico del fabbricante che viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione sono l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda di importo variabile tra 4.000 e 24.000 euro(art. 19);
- il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto all’articolo 5, comma 5, del decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio (art.20);
- il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che utilizzino prodotti non conformi al Capo II (Dichiarazione di prestazione e marcatura CE) del Regolamento 305/2011 (UE) e all’art.5 (Condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti da costruzione), comma 5 sono punibili con l’arresto fino a sei mesi e con un’ammenda tra i 4.000 e i 24.000 euro, che salgono rispettivamente ad un periodo di arresto fra sei mesi e tre anni e ad un’ammenda da 10.000 a 50.000 euro se si tratta di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio (art.20);
- gli operatori economici che non ottemperino a provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo o che violino una serie di altre disposizioni minutamente indicate nel’art. 21 vanno incontro a periodi di arresto e ammende (art.21);
- periodi di arresto e ammende si applicano anche a tutti coloro che violano gli obblighi di certificazione (art.22).